RSU

RSU, cosa sono?

La rappresentanza sindacale unitaria all’interno dell’istituzione scolastica è un organo sindacale che funge, in rappresentanza di tutti i lavoratori della scuola, da interlocutore con la parte datoriale, nella persona del Dirigente scolastico, per le materie oggetto di:

  • Informazione sindacale;
  • Confronto sindacale;
  • Contrattazione integrativa d’istituto.

Si occupa di importanti funzioni di consultazione di tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro affiliazione sindacale, fungendo da collettore delle loro istanze, dialogando con la parte datoriale, e prendendo parte alle questioni essenziali attinenti la vita dell’istituzione scolastica.

L’elezione delle RSU e l’indicazione di dettaglio dei compiti di sua spettanza son indicati nell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo comparto elettorale.

Composizione interna.

La composizione delle RSU non può essere inferiore a:

  • tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
  • tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3.000, che si aggiunge alla componente iniziale di 3 membri, calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200.

I membri eletti durano in carica per un triennio, alla scadenza si procederà a nuove elezioni.

Non è possibile “sfiduciare” i membri, neanche a maggioranza dei lavoratori: il mandato perdura fino alla scadenza del triennio.

Le decisioni devono essere assunte a maggioranza dei componenti, secondo le ordinarie regole previste per gli organi collegiali e nel rispetto dell’eventuale regolamento interno che la RSU ha facoltà di adottare.

Elezioni delle RSU.

L’indizione delle elezioni spetta esclusivamente alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Scuola, in forma congiunta o disgiunta, come risulta dall’art. 2, comma 1, della parte I dell’Accordo Quadro del 7 agosto 1998 e dall’articolo 1 della parte II dello stesso accordo. Non è di pertinenza dell’Amministrazione scolastica.

Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato con incarico annuale, in servizio nell’istituzione scolastica, alla data delle elezioni.

Non è rilevante l’orario di servizio full time o part time ai fini del diritto di voto.

Dimissioni o decadenza: come procedere?

Anzitutto, analizziamo il caso in cui un membro delle RSU intenda dimettersi. Le dimissioni formali dovranno essere presentate alla stessa RSU, successivamente la Rappresentanza sindacale unitaria dovrà dare comunicare della scelta al dirigente scolastico e a tutti i lavoratori dell’istituzione scolastica, mediante affissione all’albo delle notizie sindacali.

La decadenza si verifica in presenza di determinate condizioni, incompatibili con la carica di membro delle RSU. Si pensi ad esempio ai casi di:

  • dimissioni dall’amministrazione;
  • licenziamento;

A seguito delle dimissioni o della decadenza, la RSU procede entro 45 giorni all’individuazione del nuovo membro, in sostituzione del precedente, partendo dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Qualora però, a seguito delle dimissioni, non rimanesse in carica la maggioranza dei membri (ad es. dimissione di 2 membri su 3), l’intera RSU andrebbe incontro a decadenza.

Compiti dell’amministrazione scolastica.

In proposito si segnala l’art. 7, commi 4 e 5, dell’ACQ del 1998, per come sostituito dall’art. 3 del CCNQ 9.2.2015: “Prendere atto delle dimissioni dei propri componenti e procedere alle relative sostituzioni è di stretta competenza della RSU. Tuttavia, qualora entro 45 giorni la RSU non abbia adempiuto a tali obblighi, la decadenza automatica del singolo componente o della intera RSU può essere rilevata anche dall’amministrazione, la quale, nel primo caso, informa i componenti della RSU rimasti in carica invitandoli a provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo invita le organizzazioni sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni”.

Relazioni sindacali durante le elezioni.

In caso di decadenza dell’intera RSU, le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto di riferimento – singolarmente o congiuntamente – dovranno provvedere ad indire nuove elezioni.

In proposito, l’Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001 precisa che la rielezione dei membri deve avvenire entro massimo 50 giorni e che durante tale arco temporale le relazioni sindacali proseguono con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica, e comunque con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.

Compatibilità con le cariche interne alla scuola.

Il ruolo di membro della RSU non presenta profili di incompatibilità con le cariche interne dell’istituzione scolastica. Pertanto, potranno essere eletti all’interno della RSU, anche il DSGA, il docente vicario del Dirigente scolastico, il personale scolastico eletto in Consiglio di istituto, il docente segretario del collegio docenti.

Orientamenti ARAN.

Il tema delle RSU è stata oggetto di molteplici orientamenti da parte dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale della pubblica amministrazione (ARAN) che si occupa di contrattare il CCNL del comparto Istruzione.

L’insieme delle pronunce è stato sistematizzato all’interno della “Raccolta sistematica degli orientamenti applicativi in tema di RSU”, riportato in allegato al presente contributo, di cui si consiglia la lettura ogni qualvolta si presentino dubbi o contrasti interpretativi.

Pubblicato il 30-03-2023